IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legge del 10 settembre 2021 n. 22, che all’articolo 1 comma 2 dispone che: “...Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9- ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti”.
Dispone quanto segue:
A partire dal giorno 11 settembre chiunque voglia accedere ai locali scolastici (genitori, fornitori, addetti mensa ecc..), ha l’obbligo di possedere ed esibire il green pass al collaboratore scolastico del plesso all’uopo delegato dalla scrivente Dirigente.
Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, come il personale delle cooperative o ditte esterne, la verifica del green pass oltre che dall’Istituzione scolastica deve essere effettuata dal rispettivo datore di lavoro. Tale misura non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. La violazione delle disposizioni di cui innanzi e' punita ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.
Si allega D.Lgs 122/2021 Olevano Romano, 12 settembre 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Donatella Antonellis
Documento firmato digitalmente
da Referente Sito Web
del domenica, 12 settembre 2021